DOC.3a Florence, November 5, 1518

Record of trial concerning Rosso’s indebtedness of 86 lire piccioli to Jacopo di Leonardo da Colle, who a year earlier, on December 18, 1517, had brought Rosso to court “nell’arte et università degli Spetiali dell città di Firenze” because of his refusal to pay this debt (see DOC.3).1  Rosso was to pay the full amount in six months.  Rosso not having done so, Jacopo brought his case to the higher Tribunale di Mercanzia, which ordered Rosso to pay his debt and declared that if he did not pay he would have to pay, in addition, a fine of 2 soldi for each lira owed (after, apparently, ten days; see DOC.5).

Florence, State Archives, Tribunale di Mercanzia, vol. 4658, Atti in Cause Straordinarie, o, Esecutive (unpaginated).

Die Veneris, V Novembris 1518

Dinanzi a voi, Signori uffitiale et vostra Corte, expone et dice con reverentia Iacopo di messer Lionardo da Cholle, cittadino fiorentino, che essendo el decto Iacopo creditore di Giovambaptista di Iacopo, vocato Rosso, dipintore, della somma et quantità di lire ottantasei piccioli nell’arte et università degli Spetiali della città di Firenze, et per e Signori Consoli di quella, sotto dì 18 del mese di dicembre dell’anno 1517 o altro più vero tempo, servatis servandis et precendenti le debite citazioni, fu lata et data sententia, condannagione et taxatione di spese in favore et a [illegible word] del detto Iacopo, per la quale el detto Iovanbaptista fu condamnato a dare et paghare al detto Iacopo la detta somma et quantità di lire ottantasei piccioli, infra tempo et termine di mesi sei alhora proximi futuri dal dì di detta data sententia, in questo modo, cioè la metà per d’alhora a mesi tre, e l’altra metà dipoi infra tre altri mesi proxime sequenti detti primi tre mesi.  Con conditione che se detto Iovambaptista manchassi nel primo paghamento et passato quatro mesi proximi futuri dal dì della data sententia, in detto caso dichiarorono et dichiarando condamnorono detto Iovambaptista a dare et paghare al detto Iacopo tutta la intera quantità di dette lire ottantasei piccioli infra quatro mesi dal dì di detta data sententia, et le parte absolute dalle spese.  Alla quale sententia et a tutto ciò che in essa si contiene, il detto Iacopo si riferisce, et quella produce, usa et allega et depone appresso al Cancelliere di detti consoli et una copia et fede di tutto, le quale etiandio produce [et] depone apresso a ser Bartolomeo Mutii, notario in detta Corte, per farne quanto di ragione si richiede.  Et che nonostante tale sententia et dechiaratione di credito data come di sopra, el detto Iohambaptista non ha mai dato né pagheto al detto Iocopo di detta somma di L.86 se non la somma et quantità di L.40 piccioli, in modo che il restante di detta somma, che sono L.46, el detto Iohambaptista non ha mai dato né voluto dare et paghare al detta Iacopo.  Et che il detto Iacopo ha più volte richiesto el detto Iohambaptista che gli dia et paghi tale quantità, et sempre ciò fare ha cessato et cessa, contro al dovere.  Il perché il detto Iacopo intende et vuole procedere et che si proceda contro al detto Iohambaptista al bando et condannagione di soldi, lira per lira.  Et pertanto el detto Iacopo domanda che per voi Signori uffitiali et vostra Corte si proceda al bando et con dannagione di soldi, lira per lira, secondo gli ordini etc et come in simili casi et cause si procede et fa, et che assegnati e termini consueti et observate le debite solennità da observarsi, non paghando detto Iohambaptista o non achordando di paghare, domanda che per voi Signori uffitiali et vostra Corte si pronumpti senentia et dichiari el detto Iohambaptista dovere et potere esser condennato in soldi due per lira, da pagharsi alla presente università [etc: more formulae].2


1 Gino Corti has confirmed that there is a gap in the legal papers of the Arte degli Speziale where the record of the trial of December 18, 1517 would have been found.

2 As transcribed by Franklin, 1987, 662, Appendix B; and 1994, 52, 275-276, n. 64, and 301, Appendix B, DOCUMENT 8, 316; slightly corrected by Gino Corti.